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LA SOLITUDINE DELLA VECCHIAIA L'Avvocato risponde 

LA SOLITUDINE DELLA VECCHIAIA

Quante brutte notizie siamo costretti a commentare in questa rubrica, per la volontà di rendere edotta la maggior parte dei lettori, sui risvolti giuridici degli avvenimenti: notizie che a volte ci allarmano, altre ci creano raccapriccio, ed altre ancora ci sprofondano in uno stato di assoluta tristezza.

E’ il caso della vicenda, pubblicata di recente dal nostro giornale, e riferita al provvidenziale intervento della Polizia Municipale, a supporto di una vecchietta ultranovantenne, che aveva invocato aiuto affacciandosi ad una finestra del proprio alloggio.

Come sempre, con l’avvocato Simone Labonia, entriamo nei meandri giuridici dell’avvenimento, senza però perdere l’occasione per un pubblico ringraziamento a tutti quegli operatori delle Forze dell’Ordine, che ogni giorno si adoperano (anche oltre il dovuto), per assicurarci una tranquillità ed un’assistenza capillare.

La mancata vicinanza e cura a persone anziane, può creare conseguenze di natura sia civile che penale, a scapito dei comportamenti di tutti quei familiari che non rispondano all’obbligo morale di ottemperare a quanto necessario.

Il dovere di cui parliamo è anche e soprattutto un dettato giuridico per analogia, non esistendo specifiche norme che impongano l’assistenza agli anziani, in quanto tali: come invece accade per i doveri tra coniugi, o dei genitori nei confronti dei figli.

Non si tiene in giusto conto che il soggetto in età avanzata, spesso versa in stato di bisogno, perché i propri redditi non sono sufficienti a provvedere a tutte le maggiorate necessità, per una condizione di salute precaria.

Lo ha ribadito spesso anche la Corte di Cassazione sancendo che, l’incapacità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, pur non dovendosi ritenere implicita, deve essere oggetto di attenta valutazione da parte di chi di dovere.

Obbligo dei congiunti, quindi, a prescindere da una situazione di convivenza, collaborare alle spese di sostentamento, in proporzione alle proprie condizioni economiche.

Laddove non vi sia accordo tra i soggetti obbligati a tale collaborazione, la decisione può essere presa anche dal giudice, facultato, se ritiene, nell’affiancare all’anziano la figura di un “amministratore di sostegno”, scelto con criterio di libertà valutativa.

La mancata assistenza può far scattare, in alcuni casi, il reato di violazione degli “obblighi di assistenza familiare”, con la reclusione fino ad 1anno ed una multa fino ad € 1.000.

Può configurarsi, altresì, anche il reato di “abbandono di minori o persone incapaci”: in questo caso la legge prevede la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

La presunzione di incapacità, come abbiamo specificato, non può essere ritenuta presente in assoluto ma, a volte, necessita di un concreto accertamento.

Alcune sentenze della Suprema Corte hanno infatti decretato che, la sola età avanzata, non determina a prescindere uno stato di menomazione e di bisogno.

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